Art. 10.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

      3. Le regioni, nelle materie di propria competenza, adottano norme in materia di produzione biologica in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dalla presente legge.

      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare la produzione biologica in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dalla presente legge nonché dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.